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cgil CGIL - Camera del Lavoro di Brescia

Lavoratori fragili, quarantena e congedi parentali

Alcune informazioni in tema di copertura economica e normativa per lavoratori “fragili”, lavoratori in quarantena e utilizzo dei congedi parentali in caso di sospensione dell'attività scolastica. 


Il Decreto Legge 146/2021 ha ristabilito il finanziamento fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori del settore privato, della quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, già equiparata a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, di cui all’art 26 del DL n. 18/2020. Questo articolo del Decreto Legge trova una soluzione a quanto chiesto dal Sindacato a livello nazionale dopo che l’Inps aveva chiarito nei mesi scorsi che, per l’anno 2021, non erano state stanziate risorse per la copertura economica per questa situazione legata alla emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda i lavoratori “fragili” la legge n. 133/2021 del 1/10/2021, ha apportato modifiche alla situazione precedente: anche in questo caso è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa.  

Lo stesso Decreto contiene un articolo che riguarda l’utilizzo dei congedi parentali in caso di sospensione dell’attività scolastica, infatti, l’articolo 9 interviene in materia di Congedi COVID, prevedendo che - in occasione della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, della durata dell’infezione da Sars-Cov-2 o della quarantena disposta dalla Asl/Ats, del figlio minore di 14 anni - il genitore possa astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente. 

Le norme sono retroattive e i congedi possono quindi essere utilizzati dall’inizio dell’attuale anno scolastico 2021/22: i congedi fruiti precedentemente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni potranno pertanto essere convertiti.                                      La condizione rimane la stessa della precedente legislazione d’emergenza:
• ne sono destinatari i genitori di figli fino ai 14 anni o di qualunque età in caso di figlio con disabilità (in questo caso spetta anche nell’ipotesi di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato da quest’ultimo);
• è possibile la fruizione alternativa tra i due genitori;
• è riconosciuta un’indennità pari al 50% dello stipendio e la contribuzione figurativa;

Le medesime possibilità sono riconosciute anche ai genitori di minori tra i 14 anni e i 16 anni, ma senza corresponsione di indennità e senza riconoscimento della contribuzione figurativa;

La normativa di tutela è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata, agli autonomi iscritti all’INPS e a quelli iscritti ad altre casse (in questo caso limitatamente al numero di beneficiari comunicato da queste ultime).  

La novità rispetto alla legislazione precedente: viene meno la preclusione all’utilizzo del congedo straordinario qualora la prestazione lavorativa di uno dei genitori si svolga in modalità smart. Rimane la non possibilità di fruirne se l’altro genitore non svolge attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Per tutte le informazioni sulle nuove disposizioni, le lavoratrici e i lavoratori dovranno rivolgersi ai delegati sindacali Cgil, alle sedi Cgil o al Patronato Inca Cgil.

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