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Smart Working, congedi retribuiti, bonus baby sitter, per figli under 16: le nuove regole

A cura del Dipartimento Politiche Sociali


Smart working, congedi, bonus baby sitter: tre aiuti per le famiglie alle prese con il rompicapo di conciliare il lavoro con la didattica a distanza dei figli. Tali aiuti sarebbero dovuti essere inseriti nel  Decreto Legge Sostegni, ma l’esecutivo ha deciso di anticipare i tempi,  aggiungendo la misura nel Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 (denominato “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.62 del 13 marzo 2021), varato dal Governo per aiutare le famiglie di fronte alla nuova sospensione, a causa della pandemia, dell’attività scolastica in presenza.

Infatti, con il ritorno delle zone rosse dal 15 marzo, per chi lavora si pone concretamente il problema della gestione dei figli. Saranno chiusi gli asili nido, le scuole materne, elementari, medie e superiori: 7 milioni di studenti, come dire 9 su 10, dovranno usufruire della didattica a distanza. Una questione non da poco, visto che,  secondo le statistiche demografiche dell’Istat, in Italia ci sono più di 10 milioni di minorenni, di cui circa 3,5 milioni sono bambini fino a 6 anni e 4 milioni tra i 6 e 12 anni.

Le famiglie con entrambi i genitori lavoratori sono 3,9 milioni; su 8,4 milioni di coppie con almeno un figlio, il 29% ha bambini fino a 6 anni, il 45% tra i 6 e i 17, il resto dai 18 in su. Per non parlare dei genitori single, che sono circa 2 milioni.

Il  nuovo decreto legge varato dal Governo Draghi ha stanziato circa 283 milioni di euro per misure di sostegno valide fino al 30 giugno 2021; il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli conviventi minori di 14 anni – nel limite massimo complessivo di 100 euro  settimanali – riguarderà solo:

i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
i lavoratori autonomi;
il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari,

A questo proposito, comunque, ci sembra utile segnalare che il decreto Sostegno, in via di approvazione dal Governo per introdurre nuove misure a favore di lavoratori, famiglie e imprese in risposta all’emergenza da covid-19, prevede anch’esso il rinnovo della misura. Si attende, dunque, di sapere se il decreto Sostegno introdurrà altre novità sul bonus baby sitter.

In questa newsletter, pertanto, ci concentreremo sulle misure – previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 – che più interessano i nostri comparti: smart working e congedi parentali.

smart working
Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa può essere svolta in modalità agile, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, all’articolo 2, comma 1, dispone che i lavoratori dipendenti, conviventi [la convivenza, secondo precedenti istruzioni operative INPS (circ. nn. 116/2020 e 132/2020) sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente] con figli minori di 16 anni, possono chiedere,  alternativamente all’altro  genitore, di lavorare in smart working, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla  durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della ASL territorialmente competente a  seguito di contatto ovunque avvenuto.

congedi parentali
Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, all’articolo 2, comma 2, dispone che, se il lavoro non si presta ad essere svolto a distanza, il genitore lavoratore dipendente con figlio under 14 può astenersi da lavoro – in alternativa all’altro genitore – per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio può essere chiesto anche dai genitori di figli con disabilità (in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.A norma del comma 3 dell’articolo 2 dello stesso Decreto Legge, il congedo è retribuito al 50%  ed è coperto da contribuzione figurativa, mentre il comma 4, precisa che «gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a  domanda» nel nuovo congedo retribuito al 50%, evidentemente in alternativa a quanto previsto dall’art. 34 dello stesso decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, a proposito del  trattamento economico, recita testualmente:

«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.

Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.».

A norma dell’articolo 2, comma 5 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, per i figli tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In conclusione di questo breve ma, speriamo, esauriente excursus, ci impegniamo a produrre aggiornamenti legati all’approvazione del decreto Sostegno o delle circolari INPS quando queste ultime saranno emanate.

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