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cgil CGIL - Camera del Lavoro di Brescia

Lo Statuto dei Lavoratori. 1970-2020

Il 20 maggio ricorre il 50° anniversario della legge n. 300, lo «Statuto del Lavoratori». Con la nuova legge - come si disse allora - la Costituzione entrava finalmente nelle fabbriche.


La prima proposta di uno statuto dei diritti dei lavoratori fu formulata da Giuseppe Di Vittorio durante il Congresso di Napoli del 1952. L'idea, accantonata negli anni cinquanta a causa delle tensioni sindacali, tornò alla ribalta negli anni sessanta con la costituzione del centrosinistra. Tuttavia, l'opposizione fu tale che il provvedimento non poté essere varato prima di qualche anno.

Dopo le imponenti lotte del 1968-69 si aprirono concreti spiragli per l'approvazione della legge. Al testo normativo finale lavorarono soprattutto il ministro del Lavoro Giacomo Brodolini (che, però, morì prima dell'approvazione della legge), il suo successore Carlo Donat Cattin e il giurista Gino Giugni. La legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio nota come lo «Statuto dei lavoratori», rappresentò un passaggio molto importante nella storia del paese e contribuì a sanare tante ingiustizie che ancora colpivano i lavoratori.

Come si disse allora, infatti, con la nuova legge la Costituzione entrava finalmente nelle fabbriche.

Le nuove norme intervenivano su molteplici aspetti. Innanzitutto, il Titolo I (Della libertà e dignità del lavoratore) riconosceva al lavoratore la libertà di opinione, adeguate garanzie nel caso di accertamenti sanitari e visite di controllo, la tutela della salute e dell'integrità fisica, il diritto allo studio, prevedendo anche limitazioni del potere disciplinare dell’impresa. Inoltre, l'articolo 18 stabiliva il diritto al reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. I Titoli II e III (Della libertà sindacale e dell'attività sindacale) riconoscevano molti diritti sindacali, dal diritto di associazione all’assemblea, dai permessi alle sedi nei luoghi di lavoro, passando per la disciplina dei contributi e per il riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). L'articolo 28, infine, inseriva tra le disposizioni generali la repressione della condotta antisindacale. 

DALL'AUTUNNO CALDO ALLO STATUTO



DALLO STATUTO ALLA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO

Diverse leggi in questi anni hanno colpito pesantemente l’equilibrio tra la legge e la contrattazione, tra poteri unilaterali e diritti collettivi: dal blocco della contrattazione nel pubblico impiego all’art.8 che ha esteso la derogabilità a leggi e contratti, alle leggi che hanno moltiplicato il precariato culminate nel jobs act, leggi che hanno cancellato le norme sul contrasto al lavoro sommerso e minato il diritto a lavorare in sicurezza. Ma c’è un mondo che neanche la contrattazione è riuscita a tutelare in pieno e al meglio, quello della differenziazione delle forme di lavoro: subordinato, parasubordinato, autonomo, nelle loro tante moltiplicazioni. Spesso sono stati definiti atipici, flessibili, precari, discontinui, finti o veri autonomi, professionisti.

Oggi la separazione tra garantiti e non garantiti assume tante sfumature. La contrattazione inclusiva può avvicinare condizioni diverse e trovare risposte ai bisogni di chi lavora, ma ci sono diritti soggettivi che vanno resi universali ed indisponibili alle deroghe e soprattutto estesi a tutti. 

Da questo assunto è nata la Carta dei diritti universali del Lavoro (il disegno di legge d’iniziativa popolare per il quale la Cgil raccolse 2 milioni di firme) una proposta della Cgil per un Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. “Nuovo” in ragione dell’idea che, più che un ritorno al passato, questa proposta di una legge di rango costituzionale, si misura con il cambiamento intervenuto nel mondo del lavoro, che oggi vede molte disuguaglianze, discriminazioni e divisioni.

Una “Carta” fatta di princìpi di rango costituzionale affinché, come fu per la legge 300/70, la “Costituzione entri nei luoghi di lavoro, riconoscendo diritti a chi ne è escluso”, rovesciando l’idea che sia l’impresa, che rappresenta il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora, cioè del soggetto più debole.

La Cgil vuole ridare Diritti, Democrazia e Dignità al Lavoro, guardando in avanti, con una proposta che sia capace di leggere il cambiamento, innovando gli strumenti contrattuali, preservando quei diritti fondamentali riconosciuti senza distinzione a tutti i lavoratori perché inderogabili e quindi universali.

A 50 ANNI DALLO STATUTO

In occasione del cinquantesimo anniversario dello Statuto, il 20 maggio è stato organizzato un convegno istituzionale, una mostra multimediale sugli anni Sessanta e un seminario di studi sul lavoro del futuro. Qui il videomessaggio di Maurizio Landini. Inoltre lo scorso 20 febbraio si è svolto a Roma il convegno dal titolo "Verso i cinquant’anni dello Statuto dei Lavoratori" che si può rivedere in streaming sul sito Statuto dei Lavoratori 50 insieme a molti materiali di approfondimento.


APPROFONDIMENTI
LA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 («STATUTO DEI LAVORATORI»)
LA CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO
L'ANNIVERSARIO. IL CONTRIBUTO DI CARLO SMURAGLIA
UN LOGO PER L'ANNIVERSARIO DELLO STATUTO .
IL MESSAGGIO DI MAURIZIO LANDINI .

Approfondimenti

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