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Lavoro Festivo: Vinto il ricorso contro Autogrill!

Dopo il commercio, ora anche nel turismo una sentenza che apre spazi ai lavoratori e alla contrattazione sindacale 


I fatti risalgono allo scorso anno: Autogrill spa aveva contestato e poi sanzionato due dipendenti che si erano avvalsi della facoltà di non effettuare la prestazione lavorativa durante la festività infrasettimanale del 15/8/2017. La Filcams Cgil di Milano aveva promosso quindi un ricorso nei confronti dell'azienda. È dei giorni scorsi la notizia che il Tribunale di Milano ha valutato positivamente la richiesta della Filcams Milano di riconoscere il diritto soggettivo alle lavoratrici e ai lavoratori al riposo nei giorni festivi!

Il commento di Marco Beretta, Segretario Generale della Filcams CGIL milanese: “Siamo consapevoli delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche, ma dopo questa sentenza il nostro obiettivo è discutere delle condizioni economiche e di organizzazione del lavoro con le imprese del turismo per garantire ai lavoratori la possibilità di conciliare la vita lavorativa con quella privata”.

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Sintesi della sentenza:

Il Giudice, richiamandosi a una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 16592/2015), osserva che la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non comporta l’automatica trasformazione da giornata festiva a lavorativa per decisione unilaterale del datore di lavoro. 

Nessuna norma del contratto collettivo, a pena di nullità, può rimuovere il diritto già acquisito dal lavoratore di astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali, essendo al contrario necessario il consenso del lavoratore.

Ne consegue che il rifiuto opposto dalle lavoratrici a svolgere attività lavorativa durante una festività infrasettimanale non può considerarsi assenza ingiustificata, bensì esercizio del diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro.

Osserva, infine, il Giudice che, anche volendo aderire al risalente orientamento affermato in giurisprudenza secondo cui il diritto soggettivo del lavoratore al godimento delle festività può essere derogato dalla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro provare le esigenze organizzative per cui la prestazione di lavoro sarebbe indispensabile. 

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