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Alloggi popolari, niente casa all'inquilino condannato (anche in primo grado) per violenza domestica

La norma segnalata dall'associazione degli ex Iacp colpisce il solo autore riconosciuto colpevole di violenza domestica, anche in primo grado, per il quale scatta la decadenza dal diritto di avere un alloggio popolare. Diritto al quale subentrano gli altri componenti del gruppo familiare.


Con la pubblicazione della legge n. 4/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) entra in scena una restrizione che coinvolge i nuclei familiari che hanno diritto a ricevere un alloggio popolare o che già lo occupano. La novità è segnalata da Federcasa, l'associazione che riunisce tutte le aziende casa italiane, e che stamattina presenta a Roma una ricerca realizzata con Nomisma sulla gestione sociale dell'edilizia residenziale pubblica. La norma segnalata dall'associazione degli ex Iacp colpisce il solo autore riconosciuto colpevole di violenza domestica, anche in primo grado, per il quale scatta la decadenza dal diritto di avere un alloggio popolare. Diritto al quale subentrano gli altri componenti del gruppo familiare. «Fra le importanti novità della legge - segnala l'associazione - è stata introdotta anche una nuova ipotesi di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica». Secondo la nuova disposizione, «In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609- ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto». Spetta ora alle regioni adeguarsi, trasferendo la norma del legislatore nazionale ai regolamenti che disciplinano, nei vari territori, l'assegnazione degli alloggi sociali.

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