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Diritto alla libertà di organizzazione sindacale


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ARTICOLO 23
Libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di rappresentanza degli interessi del lavoro


1. Tutti i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi liberamente, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali.
2. Le organizzazioni di cui al comma l, liberamente costituite in forma associativa, ad eccezione degli enti pubblici associativi, possono concludere, ove previsto dai propri statuti, contratti collettivi e accordi collettivi.
3. Le associazioni dei lavoratori di cui al comma 2, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, hanno diritto di essere rappresentate, tramite la designazione di propri esperti, negli organi e nelle commissioni che, con finalità di interesse pubblico, elaborano le statistiche del lavoro o effettuano monitoraggi delle politiche del lavoro. Per le associazioni dei lavoratori autonomi la maggiore rappresentatività è attestata dalla rilevazione del numero degli iscritti effettuata sulla base dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b) della L. 14 gennaio 2013, n. 4.

■ La norma è diretta espressione del primo comma dell’art.39 Cost., riconoscendo al lavoratore un triplice diritto a:
a) costituire liberamente l’organizzazione sindacale;
b) negoziare;
c) porre in essere azioni collettive.
Alle organizzazioni sindacali è, poi, riconosciuta la possibilità, se prevista statutariamente, di concludere contratti collettivi.
Il ruolo essenziale del sindacato è sancito anche dalla garanzia della presenza di loro rappresentanti in tutti quegli organismi che, per fini pubblici, effettuino indagini, valutazioni e/o monitoraggi sulle politiche del lavoro.A tal fine, per le associazioni dei lavoratori autonomi il riconoscimento della maggiore rappresentatività si fonda sulla rilevazione del numero degli iscritti effettuata sulla base delle norme della legge sulle associazioni professionali.

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