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VERSO LA NUOVA CARTA

Diritto al ripensamento


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ARTICOLO 16
Diritto di ripensamento e diritto al congruo preavviso in caso di modifiche contrattuali unilaterali


1. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore può denunciare il patto con cui sono attribuiti alla controparte, committente o datore di lavoro, poteri unilaterali di modifica delle condizioni contrattuali, sulla base di sopravvenute e documentate ragioni connesse a:
a) ineludibili esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) ulteriori casi stabiliti dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, ove applicabili.
2. La denuncia va fatta in forma scritta e deve essere accompagnata da un preavviso di almeno 15 giorni.
3. In tutti i casi in cui sia attribuito dalla legge o dal contratto il potere unilaterale del datore di lavoro o del committente di modificare l’oggetto, il luogo o il tempo della prestazione dovuta, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno 15 giorni.

■ Questa disposizione reintroduce nel nostro ordinamento un istituto inizialmente previsto dal D.Lgs.n.61/00 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale e poi abrogato nel giro di poco tempo. La norma era stata inserita in origine insieme alle clausole di flessibilità per controbilanciare l’eccessivo potere di cui godeva il datore di lavoro nel determinare tempi e quantità della prestazione lavorativa del lavoratore a orario di lavoro ridotto che avesse riconosciuto, mediante appunto le apposite clausole contrattuali di flessibilità ed elasticità, il diritto dell’imprenditore di variare unilateralmente la collocazione temporale o la durata del lavoro.La formulazione del diritto al ripensamento che qui si propone trae dunque origine da quell’esperienza, ma mira altresì a tenere conto dell’evoluzione del contesto normativo e della necessità di adattare la disposizione a tutte le forme e tipologie contrattuali, comprese quelle di lavoro autonomo.Il diritto è quindi riconosciuto in ogni caso in cui, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, sia stato pattuito che il datore di lavoro ha la possibilità di modificare unilateralmente, ovvero anche senza il consenso del lavoratore
(del resto già dato preventivamente con il patto iniziale attributivo del potere al datore di lavoro) alcune condizioni contrattuali.
La denuncia del patto di flessibilità da parte del lavoratore non può essere arbitraria ed è pertanto ammessa solo in presenza di ben definite situazioni. Queste sono riconducibili a esigenze di carattere familiare e a motivi di salute documentati da organi del Ssn. La contrattazione collettiva ha qui la possibilità di integrare la normativa prevedendo ulteriori motivi ritenuti meritevoli di considerazione. per approfondire

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