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Diritto alla riservatezza e divieto di controlli a distanza


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ARTICOLO 12
Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza


1. È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di ogni altro mezzo per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
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4. Le comunicazioni effettuate dal lavoratore anche durante il lavoro, non solo con mezzi propri ma anche con mezzi resi disponibili dall’impresa, sono libere e segrete, purché tali mezzi siano a ciò materialmente idonei, ed eccettuato il caso in cui dell’utilizzo dei mezzi resi disponibili dall’azienda sia stato preventivamente escluso il carattere riservato.
5. Nei luoghi normalmente assegnati all’uso esclusivo e riservato di uno o più lavoratori, anche in azienda, non sono ammesse ingerenze del datore di lavoro o di terzi.
6. Per i lavoratori autonomi, le disposizioni di cui ai presente articolo si applicano in quanto compatibili con l’ordinamento dell’attività svolta e con le caratteristiche del rapporto di lavoro.

■ La norma ristabilisce quanto cancellato dal Jobs Act (D.Lgs.n.151/2015): il divieto assoluto di usare impianti audiovisivi e ogni altro mezzo (ad es.programmi informatici) per finalità di controllo a distanza dell’attività delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Nuovo Statuto non fa soltanto rivivere il divieto assoluto di controlli a distanza, e con esso il diritto fondamentale alla dignità nel lavoro, ma estende la disciplina protettiva a tutti i lavoratori, anche quelli con rapporto di lavoro autonomo, ove compatibile con l’ordinamento dell’attività svolta e con le caratteristiche del rapporto stesso.
Secondo il Nuovo Statuto gli strumenti di controllo si possono utilizzare non per vigilare sull’attività dei lavoratori, ma soltanto se sussistono esigenze ragionevoli.
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