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cgil CGIL - Camera del Lavoro di Brescia

Diritto a non essere discriminati


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Si tratta di un testo composto da 97 articoli che ha l'obiettivo di estendere diritti a chi non ne ha e di riscriverli per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di questi anni.
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ARTICOLO 11
Diritto a non essere discriminato nell’accesso al lavoro
e nel corso del rapporto di lavoro
1. Tutti i lavoratori hanno diritto a non essere discriminati, nell’accesso al lavoro e nel corso del rapporto di lavoro, a causa delle convinzioni personali, dell’affiliazione e partecipazione all’attività politica o sindacale, del credo religioso, del sesso e delle scelte sessuali, dello stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, dell’orientamento sessuale, dell’età, degli handicap, della razza, dell’origine etnica, del colore, del gruppo linguistico, dell’ascendenza, della nazionalità, della cittadinanza, della residenza, dello stato di salute, di condizioni sociali o condizioni e scelte personali, di controversie con l’attuale datore di lavoro o con i precedenti, o del fatto di avere denunciato condotte illecite di cui siano venuti a conoscen‐
za in ragione del rapporto di lavoro.

■ La norma prevede un ampio divieto, che riunisce in un’unica disposizione tutti i fattori di discriminazione attualmente sparsi in diverse normative, introducendone anche di nuovi. Esso comprende, così, non solo i tradizionali fattori già considerati dalla normativa lavoristica, ma anche altri elementi. Si fa riferimento, tra l’altro, oltre che al sesso e all’orientamento sessuale, anche alle scelte sessuali;oltre che alla razza e alla lingua, all’appartenenza a un determinato gruppo linguistico; oltre che alla disabilità, anche alle condizioni di salute; oltre che alle convinzioni politiche, sindacali o religiose, anche ad ogni altra scelta personale. Si considera, inoltre, espressamente possibile causa di discriminazione il fatto di aver chiamato in causa il proprio
datore di lavoro (anche con riferimento a rapporti di lavoro precedenti) o di aver denunciato condotte illecite scoperte durante il lavoro.Quest’ultima disposizione è particolarmente importante perché istituisce una valida protezione in tutti i casi in cui il lavoratore si trovi nella condizione di dover richiedere l’intervento dei superiori o di doversi rivolgere alla pubblica autorità in quanto a conoscenza di condotte illecite.

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