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VERSO IL NUOVO STATUTO

Libertà di espressione


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Si tratta di un testo composto da 97 articoli che ha l'obiettivo di estendere diritti a chi non ne ha e di riscriverli per tutti alla luce dei grandi cambiamenti di questi anni.
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Libertà di espressione
1. I lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e delle norme della presente legge, anche nei luoghi dove prestano la loro opera.

2. La libertà di manifestare il proprio pensiero comprende quella di contribuire alla cronaca, nel rispetto del segreto aziendale, e alla critica relativa al contesto lavorativo e all’attività in esso svolta. L’esercizio legittimo della cronaca e della critica non può essere limitato attraverso l’esercizio di poteri direttivi, disciplinari, di coordinamento, di controllo o di verifica del datore di lavoro o del committente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con l’ordinamento dell’attività svolta e con le caratteristiche del rapporto di lavoro.

■ La libertà di espressione del pensiero, garantita a livello costituzionale dall’articolo 21 Cost. e scolpita già nell’articolo 1 dello Statuto dei lavoratori, viene ulteriormente estesa a tutti i soggetti (lavoratori subordinati o autonomi) in qualunque luogo prestino la loro opera. Da notare, rispetto alla lettera dell’articolo 1 della legge n.300/1970, il riferimento al concetto di non discriminazione nell’accezione molto ampia di cui al successivo articolo 11 della presente Carta dei diritti.
Degno di nota, al secondo comma, il riferimento al diritto alla cronaca (diretta ad informare la collettività) e alla critica nell’ambito del contesto lavorativo in modo tale da contribuire a rendere il luogo di lavoro più trasparente, impedendo altresì al datore di lavoro o al committente di esercitare i propri poteri per limitare l’esercizio dei diritti in parola.

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