via Fratelli Folonari, 20 - Brescia Centralino 030.37291
cgil CGIL - Camera del Lavoro di Brescia

Smart working e congedi in caso di quarantena dei figli

Pubblicato in gazzetta ufficiale il DL 8 settembre 2020, n. 111 che prevede anche norme sul lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio in seguito a contatti scolastici.


Il decreto legge 211/2020 prevede che il genitore lavoratore possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente di età inferiore a quattordici anni. Nel caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori, in alternativa all'altro, potrà optare per un congedo straordinario retribuito al 50%, godibile sino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Legge in vigore dal 9 settembre 2020.

Per approfondire, di seguito il testo dell'articolo 5 del DL 111:

Lavoro agile e  congedo  straordinario  per  i  genitori  durante  il periodo  di  quarantena  obbligatoria  del  figlio  convivente  per contatti scolastici 

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 

📎 DL 8 settembre 2020, n. 111 

Approfondimenti